Le segnalazioni degli organi di controllo per salvare la continuità aziendale
Il nuovo testo del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato sulla G.U il 14 febbraio 2019, archivia la vecchia legge fallimentare (R.D. del 1942) e introduce un sistema di procedure per salvaguardare la continuità d’impresa.
La procedura riguarda soprattutto l’organo di controllo societario interno (collegio sindacale o sindaco unico) il revisore contabile e la società di revisione che, autonomamente e secondo le disposizioni dell’art.14, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, di controllare se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e determinare quale sia la previsione di andamento della gestione. Inoltre, devono segnalare immediatamente l’esistenza di fondati indizi della crisi. Le segnalazioni devono indicare le motivazioni e un termine non superiore ai 30 giorni entro il quale vanno riferite le soluzioni individuate e le iniziative intraprese. Nel caso in cui entro 60 giorni le misure per superare la crisi non fossero effettivamente intraprese, gli organi di controllo societario devono attivare la procedura d’allerta esterna, ossia informare l’OCRI (Organismo di composizione della crisi di impresa), fornendo tutti gli elementi utili per emergere dallo stato di crisi, anche in deroga all’obbligo di segretezza sui fatti e sui documenti di cui si è venuti a conoscenza. La procedura è dunque volta a evitare che l’imprenditore acquisisca coscienza della crisi con grande ritardo, quando non vi siano più effettivi valori aziendali da salvaguardare.
La segnalazione tempestiva, inoltre, solleva gli organi di controllo dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente attuate dall’organo di controllo, a meno che esse siano diretta conseguenza di decisioni assunte prima della segnalazione stessa.
Infine, per superare eventuali carenze o ritardi nelle comunicazioni, le banche o gli altri intermediari finanziari autorizzati sono obbligati a informare gli organi di controllo delle società clienti in merito alle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, fornendo elementi utili al fine della valutazione di sussistenza o meno di un adeguato equilibrio finanziario. Tra i soggetti esterni, vi sono anche i creditori pubblici qualificati, quali l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione che, in maniera diversa, sono obbligati a segnalare alle società le loro posizioni debitorie di una certa rilevanza.