DECRETO “CURA ITALIA”: OPPORTUNITA’ PER IMPRESE E LAVORATORI

A seguito delle misure emergenziali varate dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (cd. decreto “cura Italia”) è utile fornire una sintetica panoramica dei principali strumenti introdotti dal Legislatore a beneficio di Imprese e Lavoratori in tema di lavoro subordinato per affrontare la crisi economica innescata dall’epidemia Covid-19, tenuto conto delle modalità attuative definite dalle circolari INPS n. 44 del 23.3.2020, n. 45 del 25.3.2020 e nn. 47 e 48 del 28.3.2020, accessibili dal 2 aprile 2020.
Gli interventi del Governo si articolano lungo tre direttive:
– estensione degli ammortizzatori sociali;
– riduzione dell’orario di lavoro mediante congedi e lavoro agile;
– misure a sostegno del reddito;
qui di seguito analizzate.

1) Cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga.
Può essere presentata domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, senza necessità di preventiva informativa e consultazione sindacale e senza necessità di giustificare le difficoltà che hanno determinato la sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
Inoltre non è dovuto il pagamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro né da parte dei lavoratori, non è richiesta l’anzianità di servizio minima di 90 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda; non si tiene nemmeno conto del tetto contributivo aziendale (limitatamente all’anno 2020) né del limite delle 52 ore settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal FIS.
Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti ad un FIS che hanno in corso un assegno di solidarietà e i lavoratori beneficiari del medesimo (per questi ultimi l’assegno vale a totale copertura dell’orario di lavoro), tuttavia la concessione dell’assegno sospende e sostituisce quello di solidarietà in corso.
Per le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario -ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione- e devono sospendere il programma di CIGS, è comunque possibile accedere al trattamento di integrazione salariale: la domanda dovrà essere compilata con la causale “COVID-19 – sospensione CIGS” e sarà subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria già autorizzata. La richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso può essere presentata nelle seguenti modalità:
– inoltro nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del Ministero del Lavoro;
– inoltro all’indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di Posta Elettronica Certificata dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it .
Per i datori di lavoro del settore privato che non possono accedere alla CIGO, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (sono esclusi soltanto i datori di lavoro domestici) e che non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, è possibile presentare una domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque sempre per un periodo non superiore a 9 settimane. I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo sindacale, mentre per dimensioni aziendali maggiori la cassa integrazione in deroga sarà̀ autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali. Il trattamento potrà interessare tutti quei lavoratori (compresi quelli intermittenti) alle dipendenze dell’azienda richiedente già dal 23 febbraio 2020 e impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, essi conservano inoltre il diritto alla contribuzione figurativa e ai relativi benefici accessori (ANF), ove già spettanti.
Le domande devono essere presentate entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa: il datore di lavoro non deve allegare alla domanda alcuna relazione tecnica, ma deve solo fornire l’elenco dei lavoratori destinatari.
Anche per la CIG in deroga non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda, né è dovuto il pagamento del contributo addizionale, né si applica la riduzione in percentuale della relativa misura -di cui all’art. 2 comma 66 L. 28 giugno 2012 n. 92- in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento: come previsto anche dalla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, l’azienda ha 2 possibilità di scelta:
1) anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente
2) richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza dover provare le difficoltà finanziarie dell’impresa (il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS).
Nel caso di accesso al trattamento di CIG in deroga il datore di lavoro deve inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro il termine di 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

2) Congedi parentali
I lavoratori dipendenti -sia del settore privato sia del settore pubblico- autonomi o iscritti alla Gestione separata Inps che siano genitori di figli minori (o conviventi, nel caso in cui non facciano parte dello stesso nucleo familiare, compresi i soggetti affidatari) possono usufruire, alternativamente tra loro e al ricorrere dei requisiti indicati, delle misure qui di seguito riportate, le quali trovano applicazione per tutto l’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo 2020, data nella quale è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il congedo COVID-19 è fruibile da parte di un solo genitore per nucleo familiare (anche adottivo, o affidatario, o che abbia minori in collocamento temporaneo) di figli di età non superiore a 12 anni o disabili di qualsiasi età in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni complessivi.
Il congedo è remunerato attraverso una indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria altrimenti dovuta per lo svolgimento di attività lavorativa secondo il contratto di lavoro, ed è coperto da contribuzione figurativa. Invece nel caso in cui il minore rientri nella fascia d’età tra i 12 e i 16 anni il genitore può ugualmente presentare la domanda, ma non ha diritto né alla corresponsione d’indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. Il congedo non è, invece, fruibile nel caso in cui sia presente, nello stesso nucleo familiare del richiedente, altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il nuovo congedo COVID-19 spetta -e dunque si cumula- anche qualora i genitori abbiano raggiunto i limiti di fruizione dell’ordinario periodo di congedo parentale.
In aggiunta al congedo speciale da COVID-19 ed ai benefici già accordati dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa), spetta ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con handicap in situazione di gravità anche il diritto a fruire di un ulteriore permesso retribuito di complessive 12 giornate, fruibile nei mesi di marzo e aprile 2020 regolato, quanto agli aspetti retributivi e contributivi, a norma della legge 104/1992. Tuttavia nel caso di personale sanitario il beneficio delle ulteriori 12 giornate è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende del SSN di appartenenza impegnate nell’emergenza COVID-19 e, più in generale, del comparto sanità.
Le modalità di presentazione della domanda di congedo sono regolate dalla circolare dell’INPS n. 45 del 25 marzo 2020: nel caso in cui i figli dei lavoratori dipendenti del settore privato rientrino nel 12° anno d’età l’istanza dev’essere presentata tramite l’ordinaria procedura al proprio datore di lavoro e all’INPS, mentre se l’età oscilla tra i 12 e i 16 anni la domanda dev’essere presentata solo al proprio datore di lavoro; nel caso in cui invece il lavoratore dipenda da una pubblica amministrazione, la domanda dev’essere indirizzata esclusivamente all’amministrazione di appartenenza.
Il genitore non dovrà procedere all’invio della domanda qualora stia già fruendo dell’ordinario periodo di congedo, poiché il beneficio verrà considerato d’ufficio fruito come congedo COVID-19. I datori di lavoro che ricevano le domande di congedo dovranno comunicare all’INPS le giornate fruite attraverso il flusso UniEmens e anticipare per conto dell’Istituto l’indennità pari al 50% della retribuzione.

3) Lavoro agile
I lavoratori dipendenti che si trovino nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile ai sensi dell’art. 3, comma 5 della medesima legge fino al 30.04.2020 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (come disciplinato dagli artt. da 18 a 23, Legge 22 maggio 2017, n. 81), sotto l’unica condizione che tale modalità lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La domanda presentata dai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa sarà accolta in via prioritaria.
Inoltre, il lavoro agile sarà l’ordinaria modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative all’interno delle pubbliche amministrazioni fino a nuove comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e potrà essere attuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici forniti dall’amministrazione o, ove non possibile, nella disponibilità del dipendente; ne consegue una limitata presenza del personale negli uffici, eccetto per attività indifferibili, e la possibilità per l’amministrazione di prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi formativi disciplinati dagli artt. da 18 a 23, Legge 22 maggio 2017, n. 81.
Qualora la pubblica amministrazione di riferimento non riesca in alcun modo a ricorrere al lavoro agile dovrà utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva; esperite tali possibilità, l’amministrazione potrà ricorrere all’esenzione motivata del personale dipendente dal servizio con diritto alla retribuzione (ma non all’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non si computa nel limite complessivo di 45 giorni previsto dall’art. 37, 3° comma, Dpr 10 gennaio 1957, n. 3 per il congedo straordinario).

4) Bonus
Un primo bonus di € 600,00 una tantum per il mese di marzo 2020 è destinato a lavoratori autonomi, parasubordinati o disoccupati che non hanno un rapporto di lavoro subordinato attivo, vale a dire, tra gli altri: liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23.02.2020; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’importo è non imponibile ai fini fiscali ed è erogato direttamente dall’INPS al quale bisogna inoltrare domanda (la procedura è disponibile da oggi sul sito dell’Istituto).
E’ inoltre previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino al 12° anno di età o disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 L. 5 febbraio 1992, n. 104. Il bonus decorre dal 5 marzo 2020 ed è valevole per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici. E’ fruibile da parte di lavoratori dipendenti, autonomi ed iscritti alla Gestione separata Inps nel limite massimo complessivo di € 600,00, elevabile fino a € 1.000,00 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari ovvero al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19. In fase di domanda il genitore richiedente deve indicare un importo parziale per ciascun minore fino al limite dell’importo stabilito e, nella compilazione della domanda deve autodichiarare la presenza o assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore. La domanda può essere presentata, come descritto dalla circolare INPS n. 44 del 23 marzo 2020, avvalendosi di 3 modalità alternative:
applicazione web disponibile online su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
contact center integrato  numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
patronati attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
tramite il Libretto Famiglia: previa registrazione del genitore beneficiario e del prestatore sulla piattaforma delle prestazioni occasionali (accessibile sul sito www.inps.it.), il genitore beneficiario deve procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa, altrimenti il beneficio si intenderà rinunciato. Tale appropriazione consentirà di remunerare le prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center) ed entro la data ultima del 31 dicembre 2020; si precisa che l’importo richiesto a titolo di bonus deve necessariamente essere pari a 10 euro o multipli di 10 (fino all’importo massimo sopra indicato per le rispettive categorie di appartenenza dei richiedenti).
A partire dalla data odierna sarà possibile presentare le domande in argomento tramite i servizi telematici dell’Inps solamente nei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per Patronati e Intermediari abilitati, dalle ore 16,00 alle ore 8,00 per i cittadini.
E’ infine previsto un Premio ai lavoratori dipendenti di € 100,00: si tratta di un incentivo di natura premiale, una tantum giacché limitato al mese di marzo, destinato ai lavoratori occupati che percepiscono un reddito da lavoro dipendente annuo lordo non superiore a € 40.000,00 che hanno svolto la prestazione lavorativa nel mese di marzo presso la sede di lavoro. L’importo è a carico dello Stato e non è imponibile ai fini fiscali e previdenziali, è quindi netto; verrà anticipato nella busta paga relativa alla retribuzione del mese di aprile da parte del datore di lavoro e da quest’ultimo sarà conguagliato mediante compensazione con gli oneri fiscali e contributivi dovuti agli Enti quale sostituto d’imposta.

5) Divieto di licenziamenti
Dal 17.3.2020 e per i successivi 60 giorni sono precluse le procedure di mobilità e/o licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/1991 (mentre quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 sono sospese), nonché i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (dovuti, ad esempio, a riorganizzazione aziendale e/o necessità produttive). Rimangono invece possibili i licenziamenti individuali di natura disciplinare, vale a dire per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.

6) Sospensioni e proroghe dei termini per gli adempimenti previdenziali ordinari
Sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, ed altresì i termini per i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020 (tuttavia non si rimborsano i contributi già versati); questi ultimi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sono invece prorogati da 68 a 128 giorni i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, ferma restando la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.